Con la presente Circolare si intendono ribadire le disposizioni interne e normative finalizzate a disciplinare il divieto di fumo in tutti i luoghi di lavoro, ai sensi della Direttiva europea 2014/40/UE , il Decreto Lgs. n.6 del 12 gennaio 2016 e la successiva Circolare del 4 febbraio 2016 del Ministero della Sanità che fornisce indicazioni interpretative e attuative dei divieti con particolare riferimento alle norme concernenti i divieti a tutela della salute dei minori.
La disposizione in cui vige il divieto di fumo è estesa alle aree di pertinenza degli edifici scolastici ed a tutti i locali in uso a qualsiasi titolo nelle strutture scolastiche, ivi compresi i vani di transito e quelli adibiti a servizi igienici. Il divieto si applica : ai dipendenti, agli utenti e a chiunque frequenti a qualunque titolo i locali della scuola.
L’infrazione è punita con sanzione amministrativa pecuniaria, il cui importo va da Euro 27,50 a Euro 275,00 (La legge 3/2003 prevedeva per i trasgressori multe dai 25 ai 250 euro. Successivamente, la Finanziaria 2005 –legge 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 189– ha ulteriormente inasprito le sanzioni del 10%, portando l’importo della sanzione da € 27,50 a € 275,00).
Si ricorda che è dovere di tutti fare rispettare tale norma dello Stato e che gli addetti alla sorveglianza del divieto di fumo sono:
Prof.ssa Loredana DE CATA per la Sede Centrale
Prof. Vito PACE per la sede di via Sbano